Art. 57

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La deduzione dei debiti dall'attivo delle successioni potra' essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purche' la esistenza dei debiti sia provata, nei modi prescritti dalla presente Legge, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si fara' luogo alla restituzione della tassa che risultera' percetta in eccedenza.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art57 · fonte su Normattiva