Art. 58
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Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sara' dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potra' mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri, secondo il grado del Collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva