Art. 58

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Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sara' dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potra' mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri, secondo il grado del Collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art58 · fonte su Normattiva