Art. 59

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sara' pagata nuovamente la tassa graduale stata gia' pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensi' l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Pero' tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art59 · fonte su Normattiva