Art. 6
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[1]Le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti, quando risulti che non vi corrisponda il titolo e la forma apparente.
[2]Quando un atto che per la sua natura e per i suoi effetti risulti soggetto a tassa proporzionale o graduale, non si trovi esplicitamente contemplato dalla Tariffa, sara' gravato con la tassa dell'articolo di Tariffa che piu' si accostera' alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva