Art. 60

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[1]Sono esenti dalla tassa graduale e soggette alla semplice tassa fissa le sentenze definitive portanti assoluzione, anche se queste sono relative a cose valutabili.

[2]Se sopra una stessa domanda la sentenza pronuncia in parte l'assoluzione ed in parte la condanna, e' dovuta la tassa soltanto sulla condanna.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art60 · fonte su Normattiva