Art. 61
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[1]La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione e' dovuta, sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.
[2]Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate, neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva