Art. 65
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[1]La registrazione si eseguisce sulla presentazione degli atti o sulla dichiarazione dei contratti verbali o dei trasferimenti soggetti alla formalita', secondo le speciali disposizioni della presente Legge.
[2]Nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti dovranno essere registrati, sara' indicata la data della registrazione, il numero progressivo annuale del registro, il nome della persona che richiede la formalita', la data e natura dell'atto, del contratto verbale o del trasferimento registrato, il sunto circostanziato delle disposizioni contenute negli atti suddetti, il cognome e nome delle parti contraenti o interessate, i valori o i correspettivi su cui le tasse devono essere liquidate, e in tutte lettere il totale ammontare delle tasse riscosse.
[3]I libri di registrazione dovranno inoltre contenere la menzione in tutte lettere del quantitativo delle pagine scritte di cui si compone l'atto originale presentato, e del numero preciso delle postille in detto atto esistenti.
[4]I Notai e gli altri Ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnarne all'Uffizio di Registro una copia certificata conforme.
[5]Parimente una copia certificata conforme dal richiedente la formalita' sara' consegnata insieme all'originale per la registrazione degli atti in forma privata, siano o no autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione di obbligazioni.
[6]E' fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva