Art. 66

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[1]Per le scritture private autenticate, a norma dell'art. 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti cela presente Legge, sara' depositato in originale presso il Notaio, il quale ne rilascera' alle parti, che la richiedono, copia conforme da esso autenticata.

[2]Le copie degli atti pubblici o privati indicati in questo e nel precedente articolo saranno rilasciate senza altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

[3]Gli Ufficiali dei Registro conserveranno le copie consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal Regolamento.

[4]Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'Archivio della conservazione degli atti e contratti.

[5]Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalita'.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art66 · fonte su Normattiva