Art. 68

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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 65 e 66 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero e', per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

[2]Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verra' registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

[3]E' fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

[4]In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del Tribunale civile nel quale ha sede l'Ufficio, potra' essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale medesimo.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art68 · fonte su Normattiva