Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 65 e 66 sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero e', per gli effetti della registrazione, considerata come originale.
[2]Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verra' registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.
[3]E' fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.
[4]In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del Tribunale civile nel quale ha sede l'Ufficio, potra' essere deputato un traduttore dal Presidente del Tribunale medesimo.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva