Art. 69
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[1]La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto, e che debbono denunziarsi a termini del successivo articolo 74, si eseguira' mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'Ufficio di Registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sara' sottoscritta dalle parti od anche soltanto dal denunziante.
[2]Sara' pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva