Art. 7
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[1]Allorche' in un atto qualunque sono piu' disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime e' sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.
[2]Un atto che comprende piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sara' considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo alla tassa piu' grave.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva