Art. 73

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[1]L'obbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle tasse incombe:

[2]1° Ai Notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, non che per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate.

[3]La presentazione di questi atti al Registro deve dai Notari eseguirsi entro 20 giorni dalla data di ciascun atto o di ciascuna autenticazione;

[4]2° Ai Cancellieri giudiziari, per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalle Corti, Tribunali o Preture, o che sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati formalmente o con l'applicazione delle marche di registrazione.

[5]La presentazione all'Uffizio del Registro degli atti indicati in questo numero, che debbono essere formalmente registrati, e l'apposizione delle marche di registrazione a quelli designati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 72 deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

[6]3° Agli Uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che occorrono nei procedimenti giudiziali, tanto contenziosi che di volontaria giurisdizione, nella materia civile e commerciale ed in altri procedimenti speciali.

[7]La presentazione all'Ufficio del Registro e il pagamento delle tasse per gli atti indicati in questo numero, che debbono essere registrati formalmente, dovra' farsi entro 20 giorni dalla data di ciascun atto.

[8]Entro lo stesso termine dovranno gli Uscieri presentare ai Cancellieri, per l'apposizione e annullamento delle marche di registrazione, gli atti di che al n. 2 del precedente articolo 72.

[9]E' fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro 3 giorni da quello in cui sono state eseguite;

[10]4° Ai Segretari o Delegati di qualunque Amministrazione o pubblico Stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive Amministrazioni o Stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla Tariffa annessa alla presente Legge.

[11]Per le Amministrazioni o pubblici Stabilimenti che non hanno Segretari o Delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai Capi delle Amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

[12]Il termine per la presentazione di questi atti all'Ufficio del Registro e per il pagamento delle tasse dovute e' di giorni venti dalla data di ciascun atto.

[13]Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo, che a norma delle Leggi e dei Regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla Legge, il termine decorrera' dal giorno in cui sara' pervenuto all'Ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o Decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sara' divenuto altrimenti eseguibile.

[14]Per gl'inventari e per i processi verbali d'esami o di verificazioni e simili, il termine decorrera' dalla data del processo verbale di chiusura.

[15]Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrera' per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art73 · fonte su Normattiva