Art. 75
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La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento pei causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione sfasi verificata, sara' denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione, o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva