Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volonta', fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo aver effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredita' ed entro i termini stabiliti dall'articolo 79.

[2]A quest'uopo il Notaio, l'Autorita' giudiziaria o il Capo dell'Ufficio o Archivio pubblico che ritiene il testamento dovra', a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'Ufficio del Registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volonta' da registrarsi.

[3]Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'articolo 74.

[4]Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento di testamenti segreti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art76 · fonte su Normattiva