Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti articoli 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalita' entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi o d'insinuarli nelle Cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva