Art. 8

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[1]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.

[2]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art8 · fonte su Normattiva