Art. 8
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[1]Allorche' la somma totale delle tasse liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sara' computata per una lira intiera.
[2]Sono eccettuati da questa disposizione gli atti soggetti alla tassa fissa di centesimi 50.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva