Art. 81
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[1]Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei Benefizi o delle Cappellanie.
[2]Non si computera' nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.
[3]L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'Ufficio del Registro.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva