Art. 83

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Le trasmissioni di proprieta', d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'Ufficio del Registro nel cui Distretto si e' aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrra' all'Ufficio del Registro nel cui Circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredita'.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art83 · fonte su Normattiva