Art. 84

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Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di posseso dei Benefizi e delle Cappellanie sara' denunziato nell'Ufficio del Registro nel cui Distretto ha sede il Benefizio o la Cappellania. Ove il Benefizio o la Cappellania non abbiano sede nello Stato la denunzia sara' eseguita nell'Ufficio del Registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del Benefizio o della Cappellania.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art84 · fonte su Normattiva