Art. 84
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di posseso dei Benefizi e delle Cappellanie sara' denunziato nell'Ufficio del Registro nel cui Distretto ha sede il Benefizio o la Cappellania. Ove il Benefizio o la Cappellania non abbiano sede nello Stato la denunzia sara' eseguita nell'Ufficio del Registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del Benefizio o della Cappellania.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva