Art. 85

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benche' materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.

[2]Per i trasferimenti a causa di morte, per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei Benefizi e delle Cappellanie, nonche' per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', per la devoluzione dei lucri dotali e per l'avveramento delle liberalita' subordinate all'eventualita' della morte, il pagamento della tassa dovra' eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 ed 80 per le rispettive denunzie.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art85 · fonte su Normattiva