Art. 86
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[2]1° Per le tasse dovute sugli atti della natura di quelli specificamente designati nella prima parte della Tariffa, sulle convenzioni verbali soggette a registrazione, e sugli atti stipulati all'estero, tutte le parti contraenti e quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalita' della registrazione.
[3]Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse saranno a carico dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprieta' che in usufrutto; del conduttore negli atti di locazione; degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni; della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Erario nazionale e dei particolari che contrattano collo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salvo per la parte di tassa dovuta dallo Stato il disposto dell'art. 141;
[4]2° Per le tasse sugli originali delle sentenze, decreti, provvedimenti ed anche degli atti e processi verbali di causa, nei procedimenti contenziosi nella materia civile e commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, decreti e provvedimenti, atti e processi verbali di causa, e i rispettivi loro procuratori, non che le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime; 3° Per le tasse dovute sulle copie delle sentenze e degli atti menzionati nel precedente numero, e per quelle dovute sui decreti e provvedimenti con cui sono rese esecutorie le sentenze degli arbitri e dei Tribunali esteri, e per le tasse dovute su queste sentenze, le parti che richiedono la spedizione o l'autenticazione della copia o la emanazione del decreto o provvedimento, o i loro procuratori;
[5]4° Per le tasse sui trasferimenti di beni per causa di morte, ciascuno degli eredi per la totalita' delle tasse medesime salvo il regresso; i legatari in proporzione dei beni a ciascuno di essi devoluti, ed i donatari per le liberalita' per causa di morte;
[6]5° Per la tassa sul passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei Benefizi o delle Cappellanie, l'investito del Benefizio o della Cappellania, i suoi eredi o aventi causa;
[7]6° Per le tasse che si rendono esigibili sugli atti e trasferimenti sottoposti a condizioni sospensive, le parti contraenti e tutti coloro a cui profitta la verificazione della condizione o la esecuzione del contratto o del trasferimento;
[8]7° Per le tasse sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', coloro che consolidano l'usufrutto con la proprieta', i loro eredi od aventi causa;
[9]8° Per le tasse dovute sui testamenti e sugli atti di ultima volonta', gli eredi, legatari, loro tutori o curatori, amministratori od esecutori testamentari.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva