Art. 88
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[1]La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sara' posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri, o sull'esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.
[2]Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte, di passaggio di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di Benefizi o Cappellanie, di tasse suppletive, e infine di tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, la quietanza sara' rilasciata in foglio separato.
[3]La quietanza deve indicare l'Ufficio che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva