Art. 89

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[1]Lo Stato avra' privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla Legge civile.

[2]L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente Legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art89 · fonte su Normattiva