Art. 89
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[1]Lo Stato avra' privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo le norme stabilite dalla Legge civile.
[2]L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente Legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva