Art. 90
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[1]Gli Ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa Legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'Amministrazione, e per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere dal Pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sara' esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.
[2]Nell'esecuzione non si avra' riguardo alle opposizioni fondate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute, o dovute in somma minore.
[3]Il debitore potra' far valere il suo reclamo contro l'Amministrazione del Registro, facendo constare del seguito rimborso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva