Art. 92
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[1]I Corpi morali, cui e' necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredita' o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'articolo 79, ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio pero' delle facilitazioni accordate dalla presente Legge nei casi d'accettazione dell'eredita' col beneficio d'inventario. Frattanto l'Amministrazione del Registro potra' conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o su i legati che non si deferiscano al Corpo morale.
[2]Trascorso un anno dall'apertura della successione senzache' il Corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverra' esigibile, salvo al Corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.
[3]In questo caso pero' l'Amministrazione del Registro avra' diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profittera' il rifiuto dell'autorizzazione, purche' ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva