Art. 93
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[1]I Notari, i Funzionari ed Ufficiali indicati negli articoli 72 e 73, che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalita' del registro o muniti delle prescritte marche quelli di tali atti che sono suscettibili di questa forma speciale di registrazione, e quanto agli atti indicati nel n. 2 del citato art. 72, gli Uscieri che avranno omesso o ritardato di presentarli al Cancelliere per l'apposizione delle marche prescritte, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla meta' della tassa dovuta.
[2]Questa pena in ogni caso non potra' essere minore di lire 10.
[3]La stessa pena di lire 10 sara' dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sara' applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal Capo dell'Amministrazione provinciale del Registro o, in caso di controversia, dalla competente Autorita' giudiziaria, e purche' sia eseguita la formalita' della registrazione entro il termine di 10 giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.
[4]Ai Notari, Funzionari ed Ufficiali sara' riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva