Art. 94

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[1]Gli atti per scrittura privata non autenticata, quelli stipulati in paese estero, e i contratti verbali soggetti alla registrazione entro un termine fisso verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa, ognorache' non siano stati registrati entro il termine prescritto.

[2]Questa sopratassa non potra' in verun caso essere minore di lire 10.

[3]La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 76, e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 75.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art94 · fonte su Normattiva