Art. 95

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[1]Gli eredi, donatari e legatari, che non avranno fatto entro i termini prescritti le denunzie dei beni loro trasmessi per causa di morte, pagheranno a titolo di sopratassa una somma uguale alla meta' della tassa dovuta.

[2]Questa sopratassa non potra' mai essere minore di lire dieci.

[3]Per le omissioni nelle denunzie dei trasferimenti per causa di morte sara' applicabile una sovra tassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi.

[4]La stessa pena sara' applicata per la insufficienza constatata nella valutazione dei beni dichiarati, ove essa ecceda i limiti segnati dall'art. 28.

[5]Tuttavia non avra' luogo il pagamento della pena pecuniaria se, prima della scadenza del termine prescritto per il pagamento della tassa, alle omissioni o insufficienze si supplira' con una seconda dichiarazione.

[6]I tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sovratassa dovuta per omessa o ritardata denunzia.

[7]Per le altre sovratasse la loro responsabilita' verso gli amministrati sara' regolata a termini del diritto comune.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art95 · fonte su Normattiva