Art. 96

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Le disposizioni del precedente art. 95 sono applicabili alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', a quelle dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei Benefizi e delle Cappellanie, non che alle denunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalita' subordinate alla eventualita' della morte.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art96 · fonte su Normattiva