Art. 97
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Oltre alle pene stabilite dai precedenti articoli 95 e 96 per la omessa o ritardata denunzia e per le omissioni od insufficienti valutazioni, sara' dovuta una nuova sovratassa uguale al quinto della tassa dovuta, ognorache' il contribuente ritardi il pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie liquidate oltre il termine stabilito dal precedente art. 85, ed ove si tratti di omissioni o di insufficiente valutazione, oltre 10 giorni da quello nel quale a mezzo d'usciere gli sara' stata notificata la relativa liquidazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva