Art. 98
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[1]Per gli atti da sottoporsi alla formalita' entro un termine fisso, trascorso un anno dalla scadenza di esso termine, senza che la formalita' sia stata eseguita, le pene pecuniarie e le sovratasse stabilite dalla Legge per la omessa registrazione saranno duplicate, ne' la registrazione potra' aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sovratasse.
[2]Le pene pecuniarie per la ritardata denunzia o registrazione e per il ritardato pagamento saranno ridotte alla meta', qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione di cui all'art. 132.
[3]Sara' pero' sempre dovuto per il ritardo della registrazione il minimo semplice o duplicato della pena, rispettivamente stabilito dalla presente Legge.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva