Art. 99
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli atti soggetti a registrazione, e non registrati, non potranno farsi valere come titoli di azione in giudizio fino a tanto che non siano rivestiti di questa formalita'.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva