Art. 1

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[1]E' stabilita una tassa sopra le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, non che sugli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.

[2]La tassa e' proporzionale o fissa.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art1 · fonte su Normattiva