Art. 1
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[1]E' stabilita una tassa sopra le iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, non che sugli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche.
[2]La tassa e' proporzionale o fissa.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva