Art. 10
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Qualora nell'interesse dell'iscrivente volessero essere prese contemporaneamente iscrizioni ipotecarie presso diversi uffici per lo stesso credito ed all'appoggio dello stesso titolo, l'iscrivente dovra' pagare per ciascuna iscrizione la tassa dovuta, salvo a ricuperarla pagando solo la tassa fissa, come e' stabilito all'articolo antecedente, quando abbia provato di aver soddisfatta la tassa proporzionale presso alcuno degli uffici nei quali fu presa l'iscrizione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva