Art. 12

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[1]L'anticipazione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti dovuti ai conservatori per ciascuna formalita', operazione o spedizione richiesta agli uffici delle ipoteche, e' a carico del richiedente.

[2]Al pagamento pero' delle tasse e degli emolumenti sono col richiedente tenuti in solide tutti coloro nel cui interesse fu fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie, anche la persona o le persone dei debitori, contro dei quali si e' presa iscrizione. Pero' i debitori di quota speciale non sono obbligati al pagamento delle tasse e degli emolumenti, che in proporzione della loro quota.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art12 · fonte su Normattiva