Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'istante non e' obbligato al pagamento della tassa, e degli emolumenti quando trattisi d'iscrizioni od annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal Ministero Pubblico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od anche da privati in forza di un obbligo loro imposto per legge.
[2]In questi casi l'ufficio delle ipoteche dovra' enunciare il debito della tassa e degli emolumenti nel certificato che si consegna, e dovra' promuovere contro i debitori gli atti necessari per l'esazione dell'imposta.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva