Art. 14

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Le disposizioni del precedente articolo 13 si applicano eziandio alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalita', operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbano essere da altri sopportate. Pero' sono esenti intieramente da tasse e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art14 · fonte su Normattiva