Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del precedente articolo 13 si applicano eziandio alle tasse ed agli emolumenti dovuti sulle formalita', operazioni e spedizioni richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato quando, per qualsiasi ragione, le relative spese debbano essere da altri sopportate. Pero' sono esenti intieramente da tasse e dal relativo emolumento le iscrizioni dirette ad assicurare l'esazione delle multe e delle spese di giustizia penale.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva