Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La somma pagata per la tassa fissa o proporzionale sara' scritta in lettere e in cifre dall'ufficio delle ipoteche sul certificato che si consegnera' alla parte in prova dell'iscrizione o dell'annotamento fatto sui pubblici registri.

[2]Quando non vi sia certificato, si consegnera' al contribuente una quietanza separata della tassa soddisfatta.

[3]La stessa menzione di pagamento sara' scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.

[4]Nel caso espresso dell'articolo 9, l'ufficio presso il quale sara' stata iscritta l'ipoteca col pagamento della tassa fissa, ritirera' dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu iscritta la ricevuta della tassa proporzionale pagata.

[5]L'agente dell'ufficio delle ipoteche che omettera' di eseguire alcuna delle prescrizioni di questo articolo, incorrera' nella pena di lire 10.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art15 · fonte su Normattiva