Art. 2

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[1]La tassa proporzionale si applica:

[2]1° Alle iscrizioni, in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della somma iscritta;

[3]2° Alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire fino alla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 10 agosto 1895 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art2 · fonte su Normattiva