Art. 20
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[1]I conservatori delle ipoteche sono funzionari governativi. Gli altri impiegati, amanuensi ed inservienti, che occorrono per gli uffici ipotecari, non sono funzionari governativi. Essi sono nominati e rimossi dai conservatori, che ne devono partecipare la nomina o la remozione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.
[2]Il conservatore ha ancora la facolta' di nominare un commesso gerente per supplirlo nel caso di assenza debitamente autorizzata o di legittimo impedimento. La nomina del commesso gerente deve essere riconosciuta dall'intendente di finanza, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario. Il conservatore notifichera' la nomina e la firma del commesso gerente al tribunale civile ed alla corte d'appello, non che al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Ministero delle Finanze.
[3]In tutti i casi rimane ferma la responsabilita' del conservatore anche per il fatto del commesso gerente, degli impiegati, amanuensi ed inservienti, salvo a lui il regresso contro di costoro.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva