Art. 21

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I conservatori, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile, dipendono dal Ministero di Grazia e Giustizia. Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle Finanze.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art21 · fonte su Normattiva