Art. 22

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I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti, di cui e' detto all'articolo seguente, e colla partecipazione ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie, nelle proporzioni stabilite nell'articolo 25 della presente legge.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art22 · fonte su Normattiva