Art. 22
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I conservatori delle ipoteche sono retribuiti colla percezione degli emolumenti, di cui e' detto all'articolo seguente, e colla partecipazione ossia coll'aggio sulle riscossioni delle tasse ipotecarie, nelle proporzioni stabilite nell'articolo 25 della presente legge.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva