Art. 23
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Gli emolumenti che i conservatori delle ipoteche sono autorizzati a riscuotere per le formalita' e per le operazioni richieste ai loro uffici, a norma delle disposizioni del Codice civile, sono determinati dall'annessa tariffa.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva