Art. 24

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Nessun emolumento e' dovuto per le formalita', per le operazioni e per le espedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art24 · fonte su Normattiva