Art. 24
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Nessun emolumento e' dovuto per le formalita', per le operazioni e per le espedizioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato nello esclusivo loro interesse, e quando la spesa dell'emolumento debba sopportarsi dall'erario dello Stato; sono pure i conservatori obbligati di eseguire gratuitamente quei lavori che il Governo richiede per ragioni di pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva