Art. 26

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[1]Sono a carico dell'erario dello Stato la somministrazione dei locali d'ufficio e le spese delle stampe dei registri e dei moduli che saranno forniti dall'Amministrazione.

[2]Tutte le altre spese sono a carico dei conservatori, come quelle d'uffizio, di cancelleria, di combustibili e lumi, di legatura di volumi e registri, di trasporto di danaro, di provvista, manutenzione e riparazione di mobili, di scaffali ed armadi, di custodia di locali, di mercedi del commesso gerente, degli impiegati amanuensi ed inservienti, ed ogni altra spesa necessaria al regolare e celere andamento del servizio.

Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2079~art26 · fonte su Normattiva