Art. 27
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[1]Lo stipendio del conservatore, sul quale sara' fatta la ritenuta a termini della legge 18 dicembre 1864, n. 2034, e sara' calcolata la pensione a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, consiste nell'ammontare dell'aggio o partecipazione alla riscossione sulle tasse erariali, a norma della disposizione del precedente articolo 25, e sul quinto del complessivo ammontare degli emolumenti percetti a norma dell'unita tariffa.
[2]Lo stipendio del conservatore non puo' essere mai minore di lire 2000, talche', ove a questa misura non giungano l'aggio ed il quinto degli emolumenti, gliene sara' pagato alla fin d'anno il supplemento a carico del bilancio dello Stato; in questo caso le lire 2000 servono di base pel calcolo della ritenuta e della pensione.
[3]Ove all'ufficio di conservatore sia unito altro ufficio pubblico retribuito con aggio, sara' tenuto conto dell'importo di quest'altra retribuzione che viene a conseguire il conservatore, in deduzione della misura minima di sopra stabilita di lire 2000.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva