Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I conservatori delle ipoteche presteranno due distinte cauzioni: una nell'interesse del pubblico e l'altra per quello dell'erario nazionale.
[2]La cauzione nell'interesse del pubblico dovra' prestarsi, per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, fino alla concorrenza di lire 40,000; per gli altri uffizi fino ad una somma stabilita secondo la popolazione del circondario ipotecario, cioe':
[3]Lire 30,000 per oltre 200,000 abitanti,
[4]» 20,000 per abitanti da 100,000 a 200,000
[5]» 16,000 » 60,000 a 100,000
[6]» 12 000 » 35,000 a 60,000
[7]» 10,000 » meno di 35,000
[8]Nell'isola di Sardegna la cauzione dei conservatori delle ipoteche si limitera' alla meta' delle somme sopra determinate.
[9]Le cauzioni dovranno essere date o mediante idonea ipoteca, o mediante vincolo, nelle forme stabilite, di cartelle del Debito Pubblico italiano rappresentanti la somma capitale della prescritta cauzione, in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita.
[10]Le innovazioni sulle cauzioni dei conservatori si attueranno nelle occasioni di nuove nomine, dovendo rimanere ferme le gia' prestate; pero' le cauzioni gia' prestate con ipoteca in beni stabili potranno essere surrogate da cartelle del Debito Pubblico italiano.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva