Art. 29
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[1]La cauzione di che all'articolo precedente, che il conservatore delle ipoteche e' tenuto di prestare nell'interesse del pubblico prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, dev'essere approvata dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione esiste l'ufficio ipotecario, sentito il Pubblico Ministero.
[2]La cauzione continua per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e pel corso di altri anni dieci; ne' puo' essere svincolata se non per decisione della Corte d'appello, nella cui giurisdizione il conservatore cesso' dall'ufficio, sentito il Pubblico Ministero.
[3]Lo svincolo sara' accordato qualora nel detto periodo non sia stata promossa alcuna azione giudiziaria contro il conservatore o contro i suoi eredi, relativa alla responsabilita' incorsa nell'esercizio delle sue funzioni.
[4]Chi promuove un giudizio contro il conservatore o i suoi eredi, deve notificarlo alla cancelleria della detta Corte.
[5]E' sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva