Art. 31
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Il conservatore, per tutte le azioni procedenti dalla responsabilita' della sua carica, avra' il domicilio legale nell'ufficio delle ipoteche da lui amministrato. Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto travasi l'ufficio, anche quando l'azione debba dirigersi contro gli eredi ed aventi causa dal conservatore.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva