Art. 32
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[1]Il conservatore, ove la parte lo esiga, e' obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sara' rilasciata in carta libera.
[2]La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2069 del Codice civile, puo', nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio, e nell'esecuzione d'iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile, pel rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.
[3]Il Pubblico Ministero comunichera' ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sara' sul proposito emanata.
Testo vigente dal 12 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva